L'articolo 3 del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006 (G.U. n. 186 dell'11/8/2006), ha disposto in particolare che le attività commerciali, come individuate dal D.L. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentarie e della somministrazione degli alimenti e delle bevande [...].
In relazione a quanto sopra, l'ufficio R.E.C. di questa Camera di commercio non accetta più domande per sostenere l'esame di idoneità né istanze di iscrizioni, modificazioni o cancellazioni.
Coloro che intendono avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno documentare, direttamente al Comune di appartenenza, il possesso dei requisiti personali, professionali e morali richiesti dalla legge 287/91.
Requisiti professionali ora richiesti (in alternativa):
- aver frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale, riguardante l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, riconosciuto dalla Regione;
- aver conseguito un diploma di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione presso la Camera di commercio;
- essere iscritto al R.E.C. - sezione somministrazione.
Nota: i requisiti suindicati sono stati individuati interpretando le norme contenute nella legge 287/91 alla luce delle nuove disposizioni.
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