Tutela per l'impresa e il consumatore

Per le controversie insorte tra clienti o utenti finali e i gestori di energia, la normativa  impone l'obbligo alle parti di esperire il tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio.

A fronte dell'aumento della legislazione in materia ambientale, l'Ufficio Ambiente della Camera di commercio di Foggia vuole essere, per le aziende del territorio, un punto di orientamento e prima informazione.

La verificazione CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito dalla Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del decreto legislativo n. 517/1992.

Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, aventi certificato di approvazione CE del tipo, rilasciato dal competente organismo notificato della Comunità europea sono sottoposti all'istituto della verificazione iniziale eseguita, a richiesta, dall'Ufficio Metrico.

I convertitori di volume sono apparecchiature utilizzate in transazioni commerciali tra imprese fornitrici (ad esempio, SNAM) e distributrici di metano (ad esempio, AMGAS).
Si tratta di apparecchiature complesse di tipo elettronico collegate a misuratori di gas che consentono di convertire il valore di volume misurato a pressione e temperatura di esercizio in un valore corrispondente a condizioni di riferimento, utilizzabile per fini commerciali.
Per i convertitori di nuova fabbricazione, la verifica degli strumenti si realizza nelle seguenti fasi.

CARTE TACHIGRAFICHE

Il ruolo di autorità di rilascio delle carte tachigrafiche darà luogo alle seguenti fasi di attività, gestite in parte dalle Camere ed in parte da un centro operativo di Infocamere:

LA NORMA
Il D.P.R. n. 84/2003 (pubblicato in G.U. n. 92 del 19 aprile 2003), è il Regolamento di attuazione della Direttiva Europea 1999/94/C.
Esso prevede una serie adempimenti a carico dei costruttori e rivenditori di autovetture nuove che hanno la finalità di:

I preimballaggi (insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è confezionato) sono quei prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e quindi posti in vendita in involucri che contengono quantità standard di prodotto, indicate sulle confezioni, che sono ermeticamente sigillate e che quindi non possono essere variate se non alterando la confezione (ad esempio, bottiglie d'acqua, di vino, di olio, confezioni di pasta secca, biscotti, caffè, cioccolatini ecc.).

Coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti metallo prezioso e coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere sono tenuti a richiedere alla Camera di commercio - Ufficio Metrico la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi.

Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono obbligatoriamente riportare, secondo le modalità previste dalla legge, il suddetto marchio con il titolo della lega espresso in millesimi.